A.B.
12 settembre 2016
«Motoseghe abusive sul Marganai»
«Il Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo conferma la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per i tagli boschivi», ricordano i rappresentanti del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
IGLESIAS – Giovedì, «il Ministero per i beni e le attività culturali e il Turismo ha confermato, con uno specifico parere dell'Ufficio legislativo, la necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica per i noti interventi di taglio boschivo in parte già effettuati e nel resto previsti nella Foresta demaniale del Marganai, oggetto di procedimento penale proprio per l’assenza di autorizzazione paesaggistica». L'attenzione, come spesso accade, è posta dal Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, che sottolinea come questa sia «un’autorevole conferma per una più efficace tutela dei boschi sotto il profilo paesaggistico, naturalmente valida anche per tutti i casi analoghi. E' un'autorevole conferma del buon operato della Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio di Cagliari che, nel settembre 2015, sospese i tagli boschivi non autorizzati sotto il profilo paesaggistico».
Stando a quanto spiegato da Stefano Deliperi, la giurisprudenza penale sarebbe chiara nel ritenere necessaria l’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi di gestione forestale che non rientrino nella nozione di “taglio colturale”. Nel 2015, una sentenza della Cassazione ha ricordato che soltanto il taglio colturale per il miglioramento del bosco, rientrando nella previsione del decreto legislativo sull'attività agro-silvo-pastorali, non necessita di preventiva autorizzazione paesaggistica. Questa, è giurisprudenza ormai costante: il taglio del bosco e la successiva aratura del terreno comportano la commissione di un reato.
Proprio in materia, a giugno, il Governo Renzi ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge regionale n.8 del 27 aprile 2016 (la legge forestale della Sardegna) per violazione delle competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente. «La Regione aveva cercato anche di avere le “mani libere” anche per quanto riguarda gli interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate prescindendo dall’autorizzazione paesaggistica». Infatti, l’art.19, commi 2 e 6, prevede il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica «solo per gli interventi di trasformazione del bosco», mentre l’art.149, comma 1, lettera b, del Dlgs del 2004 esclude dall’obbligo di preventiva autorizzazione paesaggistica i soli interventi selvicolturali che non modificano lo stato dei luoghi. «Si tratta, per capirci, degli interventi previsti nei piani particolareggiati forestali nelle Foreste demaniali di Is Cannoneris e dei Tonneri, oltre che del Marganai. L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, da anni concretamente impegnata per la salvaguardia del patrimonio forestale, esprime la sua soddisfazione per una posizione che rinforza la difesa dei boschi italiani contro interventi spesso troppo disinvolti», conclude Deliperi, a nome del Grig.
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